Cosmetovigilanza

logo Ministero Salute

 

Come segnalare gli Effetti Indesiderabili correlati all’uso di cosmetici.

 

 

L’articolo 23 del Regolamento dell’Unione Europea n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in vigore dall’11 luglio 2013 nel territorio UE, stabilisce che le case produttrici di cosmetici e/o i ditributori segnalino all’Autorità competente dello Stato membro (che in Italia è il Ministero della Salute) gli Effetti Indesiderabili Gravi (EIG) correlati all’uso di cosmetici, di cui vengono a conoscenza, indicando anche il nome del prodotto e le eventuali misure correttive adottate.

La norma prevede che gli Effetti Indesiderabili possano essere segnalati anche da consumatori, parrucchieri, estetisti, ecc. e dai professionisti sanitari.

Le due apposite schede di segnalazione sono scaricabili dal sito del Ministero e devono, poi, essere inviate tramite fax al numero 06.59943776 o alla casella di posta elettronica cosmetovigilance.italy@sanita.it o posta certificata dgfdm@postacert.sanita.it.

 

Link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3846&area=cosmetici&menu=vigilanza

 

 

LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp